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Informazioni sul regolamento REACH
Di cuscinetti si tratta secondo
la definizione in articolo 3 numero 3 del regolamento (EG) N.
1907/2006 (REACH) di prodotti, perché la forma specifica ovvero
l`aspetto in maggioranza stabilisce la funzione più che la
composizione chimica. Eventuali presenze di sostanze di
lubrificazione oppure sostanze di conservazione sono considerate
parte integrante dell’ intero prodotto.
Prodotti non sono obbligati
alla registrazione REACH
Inoltre esiste un obbligo di
segnalazione per sostanze altamente allarmanti presenti nei
prodotti, se questo comporta una concentrazione superiore allo 0,1
percento di massa sul prodotto intero e se viene importato oppure
prodotto con più di 1 tonnellata all’anno (Articolo 7, par. 2). Una
sostanza é considerata altamente allarmante, se adempie i criteri
dell’articolo 57 (p.e. sostanze CMR) e se è stato accertato secondo
l´articolo 59, ciò vuol dire che è stato aggiunto ad una lista di
candidati per la registrazione all´allegato XIV del regolamento
REACH (Lista delle sostanze che necessitano permesso). La prima
lista candidati ci sarà non prima del 01/10/08 e sarà pubblicata
dalla ECHA sul proprio sito web.
Nel caso che la LFD dovesse
utilizzare una sostanza che necessita permesso, sarà indicato di
seguito.
Sostanze che necessitano
permesso:
Nessuno |
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